Com’è ormai noto, l’adeguamento dello Statuto è stato prorogato al 2 agosto 2019 il termine ultimo per le organizzazioni già costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore che vogliano acquisire la qualifica di ETS. Ciò in virtù della disposizione contenuta nel d.lgs. 3 agosto 2018, n.105, pubblicato sulla GURI del 10 settembre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, con il quale sono state introdotte, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della l. 6 giugno 2016, n.106, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore.
Tale data appare a questo punto il termine ultimo per il completamento, con la revisione statutaria, del percorso di transizione alle nuove norme del Codice per tutti quelli che saranno i nuovi ETS non in forma di cooperativa sociale o di impresa sociale. Giova rammentare che moltissimi enti hanno tardato l’approvazione delle modifiche statutarie anche a seguito del richiamato decreto correttivo dell’agosto 2018, in attesa di disposizioni applicative, una su tutte il decreto (peraltro non ancora varato) che è chiamato a specificare le attività secondarie e strumentali e la loro configurazione, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore, una questione particolarmente avvertita per moltissime organizzazioni che talora gestiscono attività rilevanti non inclusi nell’elenco delle attività di interesse generale e, probabilmente non racchiudibili neanche nella categoria delle attività secondarie (perché talora prevalenti) e strumentali (perché non hanno carattere direttamente strumentale alla realizzazione delle attività di interesse generale).
L’attenzione è stata rimessa al centro degli impegni delle organizzazioni che devono procedere all’adeguamento dalla circolare direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.20 del 27 dicembre 2018, con la quale – in chiave interpretativa – sono state tuttavia fornite alcune indicazioni operative riguardo alle modifiche statutarie da apportare. È probabilmente da ritenere tardiva da parte del Ministero tale disposizione chiarificatoria, restringendo ulteriormente a questo punto i termini reali disponibili per coloro che non hanno ancora provveduto alle modifiche.
C’è tuttavia un ulteriore campanello d’allarme da lanciare. Lo facciamo a beneficio soprattutto delle molte organizzazioni che avendo personalità giuridica riconosciuta secondo il DPR 361/2001, che dovranno procedere alle modifiche comunque attraverso un atto pubblico, dunque con la presenza del notaio. Inoltre, tali organizzazioni dovranno aver richiesto ed ottenuto l’approvazione da parte dell’Autorità (Prefettura o Regione, a seconda dell’ambito territoriale di operatività) che ha rilasciato il riconoscimento giuridico. Si tratta pertanto di due passaggi che evidentemente richiedono tempo, il primo per una condivisione delle modifiche con il proprio notaio, la seconda per le tempistiche degli Enti che si annunciano particolarmente lunghi, dato anche il sovraffollamento di richieste che perverranno.
Riformadelterzosettore.it ha istituito una task force di esperti per fronteggiare le richieste delle organizzazioni per:
- Identificare in base ad un’analisi strategica la tipologia di ETS da adottare
- Elaborare le modifiche richieste e quelle rese opportune allo Statuto vigente per ottemperare agli adeguamenti al Codice del Terzo Settore
- Affiancare le organizzazioni nel processo di adeguamento, anche nel caso in cui le organizzazioni stesse abbiano modelli statutari predisposti dalle organizzazioni federative di appartenenza
- Assicurare una consulenza specialistica personalizzata nei casi in cui sia necessario identificare anche nuovi assetti organizzativi per talune tipologie di attività non più rientranti tra quelle di interesse generale o tra quelle secondarie e strumentali
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