“Prima l’entusiasmo, acceso con l’introduzione nel Codice del terzo settore di una più ampia gamma di strumenti per coprogettare, coprogrammare e gestire in convenzionamento servizi di interesse generale; applicando con coerenza il principio di sussidiarietà. Poi lo scoramento, generato dal parere del Consiglio di Stato (il n. 2052, reso dalla Commissione speciale di Palazzo Spada il 20 agosto 2018) che arretra il potenziale di una nuova stagione di collaborazione fra pubblica amministrazione e enti del terzo settore indicando – con piglio conservativo – l’unica via della gara d’appalto. ” Così una nota pubblicata sul sito di EURICSE in riferimento al dibattito sull’applicazione dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore) che, lo ricordiamo, prevede:
1. In attuazione dei principi di sussidiarieta’, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita’, omogeneita’, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita’ ed unicita’ dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita’ di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e’ finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita’ di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e’ finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita’, partecipazione e parita’ di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche’ dei criteri e delle modalita’ per l’individuazione degli enti partner.
“Ora la risposta” – prosegue la nota di EURICSE (ndr): una mobilitazione, confluita in un documento, promosso dal “Club degli amici dell’articolo 55” (nato ben prima del parere contestato, a dimostrazione delle speranze riposte nella riforma) e con cui giuristi, economisti, ricercatori ed esperti chiedono una correzione delle incongruenze e delle mancanze espresse dalla giustizia amministrativa. Obiettivo: esortare l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ad aggiornare le proprie Linee Guida nel rispetto (reale) del diritto e delle specificità del terzo settore.
“In generale – recita il documento – l’affermata primazia del diritto euro-unitario sul diritto interno appare particolarmente incongrua perché ancorata, con incomprensibile certezza, a una visione mercantilistica, declinata esclusivamente sul principio di tutela della concorrenza, finendo per imporre quest’ultimo anche alle forme di collaborazione tra organismi pubblici e privati che perseguono obiettivi simili se non coincidenti”. Ma soprattutto non si tiene conto di un altro basilare principio comunitario, quello solidaristico, che trova la sua espressione proprio nella direttiva n.24/2014, recepita con il d.lgs.n.50/2016. Tale disposizione, infatti, non impone alcun obbligo agli Stati membri di adottare misure pro-concorrenziali in tutti i settori.
“La visione che individua l’unico strumento relazionale nel contratto d’appalto, secondo la logica della competitività, da un lato priva la pubblica amministrazione dell’apporto originale che può essere fornito dagli enti inseriti in un procedimento di collaborazione, ma soprattutto la priva della possibilità di conseguire risparmi di spesa derivanti dall’apporto materiale degli enti medesimi all’implementazione degli interventi, con conseguente lesione di un altro principio di rilevanza eurounitaria, la tutela degli equilibri di bilancio, recepito negli articoli 81, 97 e 119 Cost”, si argomenta ancora nel documento.
Considerazioni che evidenziano la necessità di distinguere fra l’evidenza pubblica propria delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e l’evidenza pubblica propria dell’affidamento dei servizi, secondo modalità diverse dall’appalto e dalla concessione, ma comunque rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e di parità di trattamento.
Ciò che si vuole palesare è il vizio di fondo: non c’è una gara fra contendenti, da una parte, e stazione appaltante, dall’altra, bensì l’attivazione di un partenariato collaborativo tra soggetti con obiettivi simili e in cui tutti apportano proprie risorse. Nel rispetto, s’intende, di una o più attività di interesse generale, quindi non lucrative. Emerge così, scrivono i firmatari, “un autonomo e solido fondamento costituzionale degli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore, distinto da quello del Codice dei contratti pubblici”.
Ma la svista può essere corretta, riabilitando una specificità – quella degli enti del terzo settore – oggi a rischio appiattimento. “L’aggiornamento da parte dell’ANAC delle proprie Linee Guida n. 32/2016 sugli affidamenti agli enti di Terzo settore – è la chiosa del documento – rappresenta una prima occasione decisiva affinché il diritto del terzo settore sia davvero preso sul serio”.
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