Con la nota direttoriale n. 1082 del 05.02.2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, è intervenuto sul tema della composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.
“Il tema della composizione della compagine associativa” – sottolinea la nota – “deve affrontarsi alla luce dei principi costituzionali, richiamati nell’articolo1 del Codice del Terzo settore, di autonomia delle formazioni sociali e di libertà associativa, che involgono le finalità da perseguire, i mezzi con cui realizzarle e la stessa struttura organizzativa da adottare. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, rientra nell’autonoma determinazione dell’ente l’individuazione dell’assetto strutturale ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una opiù attività di interesse generale”.
Era già chiaro alla luce della lettera del Codice del Terzo Settore come il principio dell’autonomia degli ETS nella determinazione della propria compagine sociale trovasse “una sua specifica limitazione con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale (rispettivamente, agli articoli 32, comma 2 e 35, comma 3 del codice): le richiamate disposizioni, allo scopo di preservare la profilazione soggettiva delle ODV e delle APS, pongono limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo”. La nota prosegue indicando specificamente le limitazioni derivanti dalla presenza nelle OdV e nelle APS rispettivamente di altre OdV o altre APS o di altri ETS. Laddove tali limitazioni non siano rispettate, ad esempio anche riguardo ad enti attualmente iscritti ai registri regionali, la nota indica come questo fatto “possa costituire oggetto di avviso agli enti affinché adeguino i relativi statuti e la propria composizione di fatto in previsione della trasmigrazione; naturalmente qualora emergesse invece in occasione di quest’ultima, quindi nella fase in cui le regioni provvedono a perfezionare l’iscrizione degli entinel RUNTS, tale situazione, ove non risolta entro il termine assegnato dall’ufficio di riferimento,non potrebbe che configurarsi come motivo ostativo all’iscrizione nelle sezioni delle APSo delle ODV, fatta salva, naturalmente, la possibilità, al ricorrere dei relativipresupposti, di conseguire l’iscrizione in altra sezione del RUNTS”.
Con un’altra questione, sollevata dal Forum nazionale del Terzo settore, si chiedeva al Ministero una pronuncia relativa alla possibilità per gli ETS di accogliere all’interno della propria base associativa delle imprese; e, in caso affermativo, se queste ultime potessero o meno detenere il controllo dell’Ente e infine, se tale controllo potesse essere esercitato da un’unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta.
Su questo aspetto, la nota direttoriale chiarisce un rilevante principio, che apre in modo netto ad un’azione promotrice e di partecipazione delle imprese agli ETS, fatti salvi i limiti previsti nella composizione di OdV e APS precedentemente visti, nonché degli ETS imprese sociali.
“Ora,” – si legge sul punto nella nota direttoriale – “alla luce sia del principio dell’autonomia degli enti già richiamato sia, con riferimento al rapporto tra Codice del Terzo settore e disciplina dell’impresa sociale, di quello di specialità, è evidente che la preclusione di cui al d.lgs. 112/2017 relativa agli enti con finalità lucrative non è estensibile nei confronti della generalità degli ETS; sono invece applicabili, ma solo nei confronti delle ODV e delleAPS, le limitazioni recate (secondo quanto chiarito con riferimento al primo quesito) rispettivamente dagli articoli 32 e 35 del Codice, che individuano tassativamente le caratteristiche dei soggetti che possono comporre la base associativa di tali organismi a disciplina speciale.Pertanto, in continuità con l’indirizzo interpretativo fornito dall’agenzia delle entrate in tema di ONLUS (Circolare n.38/E del1°agosto 2011), si ritiene che in assenza di previsioni specifiche relativea particolari tipologie di enti, le imprese (ivi incluse quelle for profit) possano costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. In tali ipotesi, peraltro, dovrà comunque essere rispettata l’osservanza formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratiodel legislatore) poste a presidio della natura e delle finalità degli ETS: il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nelle forme (azionevolontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti cui di volta in volta ci si riferisce”.
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