Approvato il decreto correttivo sull’impresa sociale

Approvato il decreto correttivo sull'Impresa Sociale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, 17 luglio 2018, ha provveduto ad approvare, in esame definitivo, il decreto correttivo sull’impresa sociale. A seguito dell’emanazione il 3 luglio 2017 e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2017, a distanza di un anno, era atteso il varo di alcuni correttivi al decreto legislativo n. 112.

Si tratta appunto di alcuni correttivi, e non di provvedimenti attuativi dello stesso che sono ancora attesi. Di seguito il comunicato stampa a conclusione del Consiglio dei Ministri:

 

“IMPRESA SOCIALE

 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106 (decreto legislativo – esame definitivo)

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

 

Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

 

In tale quadro si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

 

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali costituite per l’esame degli atti presentati dal Governo.”

Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la possibilità di avere quindi anche un testo integrato della disciplina sull’impresa sociale. Appena ne avremo disponibilità, provvederemo a pubblicarlo nella sezione “La Riforma” del nostro portale, per una facile e immediata consultazione.

 

Atteso adesso anche il decreto correttivo del Codice del Terzo Settore, entro il 2 agosto p.v., considerando anche in questo caso un anno dalla pubblicazione del Decreto legislativo n. 117 il 2 agosto dello scorso anno. Su entrambi i decreti, nelle scorse settimane le Commissioni parlamentari avevano svolto le audizioni con le parti interessate, tra queste il Forum del Terzo Settore. Una tra le principali richieste rappresentate era la proroga dei termini per la revisione degli Statuti, uno degli aspetti cruciali, per i quali sarà necessario – anche in questo caso – l’emanazione di alcuni decreti ministeriali e provvedimenti attuativi per avere un quadro di dettaglio su cui gli ETS (Enti del Terzo Settore) dovranno muoversi. A titolo esemplificativo, l’articolo 6 del CTS, introduce la possibilità per gli ETS di esercitare “attività diverse da quelle di cui all’articolo 5”, ossia le attività di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano “secondarie e strumentali” rispetto alle attività di interesse generale. Non quindi ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, ma attività ad esse secondarie e strumentali. Tuttavia per declinare il carattere strumentale e secondario di tali attività è necessario – e previsto dallo stesso articolo 6 del CTS – un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisca criteri e limiti delle stesse. Si tratta di uno dei molti provvedimenti attuativi ancora mancanti e – in questo caso – indispensabili per procedere ad una revisione statutaria in linea con le novità normative.

 

Per tornare al decreto integrativo e correttivo della disciplina sull’impresa sociale, dal comunicato governativo, emerge un intervento che non stravolge l’impianto complessivo né il quadro agevolativo (seppure con le novità rispetto agli investimenti per i quali la normativa si allinea alla disciplina delle start-up innovative e, sul piano fiscale, con le specifiche novità relative alle somme non imponibili o al contrario imponibili, es. rispetto agli utili reinvestiti). L’impresa sociale continua ad essere nel quadro normativo attuale, una prospettiva particolarmente interessante di sviluppo, non solo (ma anche) per le organizzazioni di terzo settore che si troveranno nella condizione (o nella convenienza) di separare alcune attività attualmente esercitate ad es. come soggetto associativo di volontariato o di promozione sociale, ma anche come prospettiva di sviluppo autonoma.

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