Riforma del Terzo Settore: pubblicati i correttivi, in attesa dei provvedimenti attuativi ecco i 5 principali cambiamenti.

E’ stato pubblicato sulla GU del 10 Settembre il decreto legislativo che integra e corregge il codice del Terzo Settore. Precedentemente, sulla GU del 10 Agosto era stato pubblicato il decreto legislativo che integra e corregge la disciplina sull’impresa sociale.
Qui sotto riportiamo i rimandi ai singoli provvedimenti, che potete poi trovare anche nella sezione del nostro portale dedicata alla rassegna normativa:

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (18G00120) (GU Serie Generale n.185 del 10-08-2018)

Il provvedimento è entrato in vigore l’11 agosto 2018
Al momento dell’approvazione definitiva del Decreto Legislativo in Consiglio dei Ministri avevamo dato una notizia sintetica dei principali provvedimenti assunti.

L’impresa sociale continua ad essere uno dei pilastri su cui la Riforma investe per rilanciare la capacità di sviluppo dimostrata negli anni dal Terzo Settore.

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131) (GU Serie Generale n.210 del 10-09-2018)

Il provvedimento è entrato in vigore l’11 settembre 2018
Anche per le modifiche apportate al Codice del Terzo Settore avevamo dato prontamente notizia all’alba del varo da parte del Consiglio di Ministri. Oggi abbiamo a disposizione il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Esso va nella direzione di specificare alcuni punti del Codice senza tuttavia apportare un significativo correttivo in termini di contenuto e disciplina. Si tratta per questi punti di chiarimenti e specificazioni utili, ma non modificative del senso e delle disposizioni previste in origine.

In altri punti, il Decreto interviene invece nella sostanza andando a modificare alcuni elementi rilevanti. Ne abbiamo selezionati per voi 5 di rilievo:

1. Proroga dei termini per adeguare gli Statuti degli ETS
Proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli ETS – Enti del Terzo Settore. Questo significa che il termine passa dal 3 febbraio a 3 agosto 2019. Sei mesi in più per predisporre le modifiche (e naturalmente per riflettere sull’impatto che il Codice ha sulla propria organizzazione e su come cogliere al meglio le opportunità che la nuova normativa presenta). In caso di modifiche per uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili, gli enti potranno deliberare gli adeguamenti con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

2. Per le OdV ripristino dell’esenzione dall’imposta di registro
Il correttivo interviene per sanare un punto assai importante per le OdV. È previsto infatti il ripristino, per le organizzazioni di volontariato, dell’esenzione dall’imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie.

3. Personalità giuridica
Era già noto come le associazioni e le fondazioni potessero acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (naturalmente a partire dal momento in cui verrà istituito). Il decreto correttivo specifica che per le associazioni e fondazioni già in possesso della personalità giuridica che ottengono l’iscrizione al RUNTS, l’efficacia dell’iscrizione ai registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che venga mantenuta l’iscrizione nel RUNTS stesso. Nel periodo di sospensione, tali enti non perdono la personalità giuridica acquistata con la previgente normativa e non si applicano le disposizioni previgenti.

4. Volontari delle OdV e APS di secondo livello
Il decreto specifica un’importante aspetto di funzionamento per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale di secondo livello, cioè per quelle costituite da una base sociale di enti ad esse associati.
Le organizzazioni di secondo livello – grazie alla modifica – è chiarito debbano avvalersi in modo prevalente dell’attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. Donazioni e Dopo di Noi
Il decreto correttivo provvede a modificare le disposizioni relativa alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 112 del 2016 (legge sul Dopo di Noi). A queste si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

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