La riforma del Terzo settore e le previsioni contenute nel Codice (d. lgs. 117/17) – Alceste Santuari

Riceviamo e pubblichiamo un commento agli ultimi aggiornamenti della Riforma da parte del Prof. Alceste Santuari, docente di Diritto dell’Economia, degli Enti Non Profit, International Healt and Law all’Università di Bologna.  
Come è noto, il Codice del Terzo settore, unitamente alla disciplina riguardante l’impresa sociale (d. lgs. n. 112/2017) e quella riguardante la stabilizzazione del cinque per mille (d. lgs. n. 111/2017), è intervenuto a completare la riforma delle organizzazioni non profit, avviata con l’approvazione della legge delega n. 106/2016. Il Codice, in ossequio ai principi e criteri direttivi impartiti nella l. n. 106 del 2016, intende rafforzare il ruolo delle organizzazioni non profit, alle quali è chiesto di operare al fine di realizzare la coesione sociale e, quindi, di assicurare una maggiore tutela dei diritti sociali e civili. Gli enti del terzo settore (Ets) possono perseguire diverse finalità di interesse generale, per il raggiungimento delle quali sono autorizzate a svolgere attività di produzione e scambio di beni e servizi. L’attività in parola, accanto alle altre attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono implementare, può esercitarsi in un’ampia gamma di ambiti e settori di intervento (art. 5). Gli Ets si considerano non commerciali se le entrate derivanti dalle attività istituzionali e secondarie svolte con modalità non commerciali prevalgono rispetto ai ricavi delle attività profit. Gli enti che svolgono attività commerciale in misura prevalente potranno qualificarsi come imprese sociali e accedere al relativo regime fiscale (d. lgs. n. 112/2017). Tuttavia, le associazioni e le fondazioni che non intendano acquisire lo status di impresa sociale sono legittimate a svolgere attività economico-imprenditoriale nella gestione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Si tratta di una previsione innovativa, in quanto una disposizione di diritto positivo riconosce l’evoluzione di molte organizzazioni non profit di questi ultimi due decenni. Esse, infatti, hanno sviluppato servizi, attività e progettualità capaci di assicurare un efficace ed effettivo conseguimento della mission sociale ad esse affidata. E proprio per evitare che una simile attività potesse e possa costituire un elemento di “distrazione” dal necessario perseguimento delle finalità, il Codice del Terzo settore ha confermato l’obbligo per gli enti non profit di vincolare (rectius: destinare) gli eventuali utili conseguiti e il patrimonio dell’organizzazione, nonché il patrimonio che residua al termine del ciclo di vita della stessa, al solo ed esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. A ciò si aggiunga che agli enti del terzo settore, ancorché in ragione delle dimensioni, è fatto obbligo di presentare e depositare il bilancio, tenere i libri sociali, nonché pubblicare sui propri siti i compensi degli amministratori e controllori. A riguardo dei controlli sugli enti del terzo settore, il Codice ha inteso prevedere un sistema di monitoraggio e supervisione sulla loro attività che può, in forma sintetica, suddividersi in due livelli. Il primo livello riguarda le verifiche effettuate e realizzate dagli organi di controllo statutariamente previsti, mentre il secondo livello attiene al profilo delle verifiche da parte della P.A. competente. L’organo di controllo (che si ricorda può essere costituito in forma monocratica ovvero collegiale) sono obbligatori per le fondazioni, mentre per le associazioni, siano esse riconosciute ovvero non riconosciute, esso è obbligatorio quando l’associazione registra per due esercizi consecutivi due dei tre parametri individuati dall’art. 30 del Codice:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Sia le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritti negli appositi registri quando esse superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Se, da un lato, quindi, la Riforma del terzo settore ha inteso “sdoganare” l’esercizio di attività economico-imprenditoriale da parte degli enti non profit, dall’altro, ha voluto collegare a tale esercizio tutte le tutele e garanzie nei confronti dei terzi beneficiari, ma anche degli associati ovvero di quanti sono chiamati ad assumersi responsabilità gestionali interne alle organizzazioni medesime, le misure previste per le società. Ma non solo: il Codice ha individuato anche un set di controlli da parte degli enti pubblici, finalizzati a preservare la “genuinità” delle finalità di pubblico interesse degli enti non profit. Tra questi controlli si ricordano quelli esercitati:
  • dal notaio (art. 22 del Codice), il quale, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, verifica che l’atto costitutivo e lo statuto degli enti non profit che intendano conseguire la personalità giuridica soddisfino i requisiti previsti per l’iscrizione nel registro;
  • dall’Ufficio del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (art. 93 del Codice), il quale è incaricato di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel Registro; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro.
Si ricorda che i controlli – alla stessa stregua di quanto accade per le cooperative – possono essere esercitati anche dalle reti associative nazionali (cfr. art. 41, comma 2 del Codice) e dai Centri di servizio per il volontariato (cfr. art. 61 del Codice), che risultino accreditati presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
  • dalle P.A. e dagli enti locali territoriali che erogano risorse finanziarie agli enti del terzo settore finalizzate allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale;
  • dal Fisco: l’amministrazione finanziaria potrà intervenire per disconoscere le agevolazioni fiscali riconosciute e per trasmettere ogni informazione utile alla valutazione circa l’eventuale cancellazione dal Registro unico, qualora ne ricorrano i presupposti;
  • dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, chiamato (anche) a vigilare sul sistema di registrazione degli enti del terzo settore e a monitorare lo svolgimento delle attività degli uffici del Registro.
Come si può facilmente inferire da quanto sopra riportato, la Riforma del Terzo settore ha inteso approntare un sistema di verifiche, controlli, supervisioni e ispezioni al fine di assicurare che gli scopi perseguiti dagli enti non profit siano coerentemente e correttamente perseguiti e che le attività svolte, per la realizzazione di quei fini, siano facilmente monitorate e trasparenti.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Iscriviti

Rimani aggiornato sulle ultmie novità della Riforma e ricevi i consigli dei nostri esperti

Iscriviti alla nostra newsletter

Rimani aggiornato sulle novità della Riforma e ricevi i consigli e le indicazioni nei nostri esperti