Statuti: come indicare le attività di interesse generale

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L’articolo 5 c.1 del Codice del Terzo Settore elenca le attività di interesse generale che devono essere esercitate (una o più tra esse) in via esclusiva o principale dagli Enti del Terzo Settore diversi da imprese e cooperative sociali. Tale disposizione inquadra gli Enti che, in presenza di altre caratteristiche soggettive e di funzionamento, potranno o non potranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Si tratta pertanto di una norma che deve trovare piena corrispondenza all’interno dello Statuto dell’Ente di Terzo Settore e diventa perciò in questa fase di modifiche essenziale per procedere. Altrettanto essenziale risulta il chiarimento offerto dalla Circolare ministeriale a firma del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese n. 20 del 27 dicembre 2018 con la quale, tra le altre cose, vengono riepilogati i contenuti obbligatori, derogatori (laddove consentito dal Codice) e facoltativi (anche in questo caso laddove indicata tale opportunità dal Codice stesso).

L’indicazione delle materie che in via esclusiva o principale sono esercitate dall’Ente di Terzo Settore, indipendentemente quindi poi dalla specifica qualifica che esso decide di assumere e dalla sua soggettività giuridica (ad es. di associazione o di fondazione), è un contenuto obbligatorio.

La suddetta circolare ministerialie chiarisce sul punto che “Pertanto, l’indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell’ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla
corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1.”.

Tutto ciò significa che non sarà più sufficiente indicare le attività svolte lasciando implicito il riferimento a quelle di interesse generale elencate dall’art. 5 c.1 CTS, ma che occorrerà ricondurle espressamente, citandoli, ad uno o più punti del citato articolo. Senza tali elementi, la modifica statutaria non sarà sufficiente per l’iscrizione al RUNTS.

 

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