Obbligo organo di controllo e revisore legale: una nota del Ministero chiarisce la decorrenza

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Con nota n. 11560 del 02.11.2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce, in risposta al Forum del Terzo Settore, la decorrenza dell’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale laddove sussistano i presupposti.

Come ricorda una nota di CSVnet, la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato, “Gli enti del Terzo settore obbligati a nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti dovranno farlo da subito, al di là dell’istituzione del registro unico nazionale. Secondo il Codice del Terzo settore l’obbligatorietà scatta solo se gli enti interessati abbiano superato una serie di condizioni dimensionali per due esercizi finanziari consecutivi a partire da quello del 2018. La verifica della presenza o meno delle condizioni per cui scatta l’obbligatorietà andrà fatta considerando i dati del consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019. Questo significa che, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, l’obbligo di nomina scatta a partire dal 2020.

La precisazione arriva in una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sui tempi di decorrenza dell’obbligo di nomina di questi due strumenti utili a garantire che gli enti agiscano in piena trasparenza.

Ma quali sono i requisiti che fanno scattare l’obbligo?

Quando nominare l’organo di controllo
Se per le fondazioni è previsto di default, per gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa scatta se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Gli enti potranno affidare all’organo di controllo anche la revisione legale dei conti, a condizione tutti i suoi componenti siano iscritti nell’apposito registro.

Quando scatta l’obbligo per il revisore legale dei conti
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società iscritta nell’apposito registro nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità”.

Una nota, questa del Ministero, che non tiene sufficientemente conto delle organizzazioni che, pur rientrando nei parametri fissati dal Codice del Terzo Settore che fanno scattare tali obblighi, ad oggi non hanno ancora provveduto alle modifiche statutarie di adeguamento al Codice stesso, oppure lo abbiano fatto anche nel corso di quest’anno, ma non abbiano dato seguito alle nomine fin dall’inizio 2020. Sarebbe stata forse più logica, una proroga dell’entrata in vigore a partire dall’entrata in vigore del RUNTS. Resta, al momento, la necessità, per gli enti interessati – indipendentemente dalle previsioni statutarie – di provvedere alle nomine per l’anno in corso.

Vai alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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